Una società convenne in giudizio la Regione Marche chiedendo il risarcimento dei danni causati ad una vettura di sua proprietà da parte di un cinghiale sbucato improvvisamente sulla strada. Il Giudice di pace accolse la domanda liquidando una somma di denaro alla società, e la Regione Marche propose appello che il Tribunale accolse condannando la società alle spese del doppio grado di giudizio.
Avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per Cassazione. La Corte, preliminarmente, ha esaminato l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla Regione Marche, che contestava l’applicabilità della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. ai danni causati dalla fauna selvatica, rigettandola, ed affermando che la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. è applicabile ai danni causati dalla fauna selvatica, in quanto la gestione e la tutela della fauna selvatica sono affidate alle Regioni.
La Corte ha quindi esaminato il merito del ricorso, ritenendolo fondato, ed in particolare, ha ritenuto che la sentenza del Tribunale di Macerata fosse viziata da nullità per violazione dell’art. 132, Co. 2, n. 4, c.p.c., in quanto il Tribunale ha ritenuto non superata la presunzione di colpa del danneggiato, in base all’art. 2054, primo comma, c.c., senza considerare che, nel caso di sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell’animale.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale ma in diversa composizione, affinché proceda al nuovo esame del caso, tenendo conto dei principi di diritto enunciati dalla Corte.
Per approfondire:
- Cass. civ., sez. III, ord., 12 dicembre 2023, n. 34675
Maria Paola Caiazzo
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