«La realizzazione del varco sul muro condominiale della rampa, non costituisce servitù (la rampa è bene in comproprietà tra le parti) e rappresenta attività consentita riconducibile nell’ambito di operatività dell’art. 1102 c.c., norma che consente un uso più intenso della cosa comune a condizione che non ne sia compromesso il pari utilizzo da parte degli altri condomini».