La Cassazione, in tema di responsabilità medica, è stata chiamata ad affrontare la questione della validità di una clausola claims made che condiziona la copertura assicurativa alle richieste di risarcimento presentate entro dodici mesi dalla cessazione del contratto, senza includere una sunset clause.
Nella fattispecie, il danno è stato causato da un intervento ortopedico errato, e il danneggiato ha intentato azione legale per ottenere il risarcimento nei confronti del medico e della clinica privata dove è stato operato.
In primo grado, il tribunale ha condannato solidalmente i convenuti al risarcimento del danno e ha accolto la domanda di manleva avanzata dal medico, condannando parzialmente le compagnie assicurative con le quali il medico era coperto.
La Corte d’Appello, su appello presentato da una delle compagnie assicurative, che ha contestato il rifiuto di applicare la clausola claims made, ha dichiarato la nullità di tale clausola e l’ha sostituita con una nuova clausola che prevedeva l’ultrattività della polizza.
La Cassazione, esaminando il ricorso presentato dalla compagnia assicurativa sconfitta in Appello, ha accolto i motivi del ricorso e ha espresso un principio di diritto, cassando la decisione impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello.
In particolare, la Cassazione ha criticato il giudizio della Corte d’Appello in quanto la clausola claims made dichiarata nulla non escludeva l’ultrattività della copertura assicurativa, ma invece copriva le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità della polizza e nei 12 mesi successivi alla sua cessazione. Questo tipo di clausola è stata precedentemente ritenuta valida dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 18413/2019; Cass. n. 10482/2021).
Inoltre, la Cassazione ha contestato l’interpretazione della Corte d’Appello che ha visto nell’assenza di una clausola di copertura decennale un presunto “buco di copertura”, contrariamente alla giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22437/2018). Secondo la Cassazione, l’omissione di una sunset clause non comporta la nullità per mancanza di causa concreta; spetta al giudice di merito trovare un equo bilanciamento degli interessi delle parti contraenti, considerando il periodo di copertura assicurativa nel contesto specifico.
A tal proposito, la Cassazione richiama anche la legge Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017, n. 24), che all’articolo 11 prevede un modello claims made con ultrattività decennale solo in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale, lasciando aperta la possibilità di introdurre una clausola di garanzia postuma.
Per approfondire:
- Cass. civ., ord. 12 marzo 2024, n. 6490
Maria Paola Caiazzo
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