Il procedimento di opposizione allo stato passivo non è un procedimento camerale regolato dall’art. 737 cod. proc. civ., bensì un procedimento contenzioso a cognizione piena avente natura impugnatoria e regolato da un rito speciale (art. 99 legge fall.). Pertanto, nella liquidazione delle spese processuali si devono applicare i parametri relativi ai “giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale”, anziché quelli previsti per i procedimenti camerali ex art. 737 cod. proc. civ..
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10047 del 15 aprile 2024.
Anna Esposito
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