In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all’esito del regolamento di competenza è dichiarato il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in sede monitoria, questo giudice è quello funzionalmente competente ad emanare la dichiarazione di nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo, che ha già reso quale giudice territorialmente non competente.
La situazione non muta se a dichiarare l’incompetenza territoriale del giudice è la Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza. Anche in tal caso rimane la competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha reso il decreto, in quanto quella che viene rimessa innanzi al giudice individuato come territorialmente competente non è una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente nello specifico l’accertamento del credito dedotto nella fase monitoria.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5545 del 1° marzo 2024
Sara Romano
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