In tema di definizione giudiziale della crisi coniugale, per l’attribuzione dell’assegno divorzile richiesto in funzione perequativo-compensativa, il giudice deve valutare se nel corso della vita matrimoniale siano stati negoziati accordi coniugali recanti attribuzioni patrimoniali o elargizioni in denaro, così da aver operato un riequilibrio tra le rispettive condizioni economiche, oppure se, al momento del divorzio, permanga ancora un significativo divario patrimoniale e reddituale riconducibile al sacrificio, o meno, di uno di essi durante la vita coniugale, potendosi infatti giustificare, solo nel primo caso, l’attribuzione giudiziale dell’assegno divorzile.
Questo il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ ordinanza di ieri, 29 luglio 2024, n. 2111/2024.
Rossana De Filippo
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