La Suprema Corte ha avuto modo di dirimere una controversia, inerente l’accertamento, ai sensi dell’art. 1122 c.c., degli interventi edificatori posti in essere da una condomina nella propria unità immobiliare, che avevano arrecato un danno al ballatoio comune, in quanto privato della luce e della circolazione d’aria di cui il medesimo godeva in precedenza, con conseguente condanna alla riduzione in pristino.