Il socio azionista di una società fallita non è legittimato a proporre opposizione all’omologa del concordato fallimentare ex art. 129, comma 2, l.fall., a meno che non prospetti la concreta incidenza negativa che la soluzione offerta, rispetto al fallimento, determina sul suo interesse sostanziale a realizzare, attraverso la liquidazione, il valore della partecipazione