L’ordinanza n. 28790/2024 della Corte di Cassazione affronta una questione cruciale nel contesto della cessione di crediti e dell’ammissione al passivo fallimentare: la prova della legittimazione attiva in capo al cessionario.
Il Contesto della disputa
Il Tribunale di Vicenza aveva rigettato l’opposizione di una società di recupero crediti alla mancata ammissione al passivo di un credito di oltre 800.000 euro. La decisione si fondava sulla carenza di legittimazione attiva del ricorrente, incapace di dimostrare l’inclusione del credito controverso nell’ambito della cessione in blocco ex art. 58 TUB. La Suprema Corte ha confermato questa impostazione.
Le questioni giuridiche
1. Prova della legittimazione attiva
Uno degli aspetti centrali del caso riguarda la dimostrazione della legittimazione attiva in situazioni di cessione di crediti in blocco. La Cassazione ribadisce che la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non costituisce di per sé una prova sufficiente per dimostrare l’inclusione di uno specifico credito nel perimetro della cessione. È necessaria un’analisi documentale che consenta di identificare con certezza i crediti trasferiti.
Principi chiave emersi:
- l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha valore indiziario, non probatorio;
- la cessione del credito deve essere provata con mezzi documentali che includano il contratto di cessione o altri documenti equivalenti.
2. Contestazione della legittimazione e onere della prova
La curatela fallimentare aveva sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, contestando la titolarità del credito in capo alla società di recupero crediti. La Cassazione ha ritenuto legittima questa contestazione, sottolineando che la carenza di titolarità è rilevabile d’ufficio dal giudice, anche in assenza di specifiche eccezioni di parte.
3. Differenza tra prova della cessione e inclusione del credito
Un altro elemento importante è la distinzione tra:
- La prova dell’esistenza della cessione.
- La prova che il credito oggetto di controversia sia incluso nella cessione.
La Cassazione ha chiarito che, laddove la contestazione riguardi l’inclusione del credito, l’onere probatorio del cessionario si estende alla dimostrazione di elementi specifici che consentano di ricondurre il credito contestato all’operazione di cessione.
Le implicazioni dell’ordinanza
Per i Cessionari di Crediti
I soggetti che acquistano crediti in blocco devono predisporre una documentazione adeguata e dettagliata, includendo:
- contratti di cessione;
- elenchi o descrizioni dettagliate dei crediti trasferiti;
- eventuali prove integrative a supporto delle loro pretese.
Per i curatori fallimentari
Questa decisione rafforza la posizione delle curatele, consentendo di contestare efficacemente crediti non sufficientemente documentati. La pronuncia evidenzia l’importanza di un esame accurato delle prove prodotte dal cessionario.
Per il sistema giuridico in generale
L’ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non può sostituire una rigorosa prova documentale. Questo principio tutela la certezza delle transazioni, garantendo trasparenza nei rapporti tra creditori, cessionari e fallimenti.
Conclusioni
L’ordinanza n. 28790/2024 della Cassazione si pone come un riferimento fondamentale per la gestione delle controversie legate alla cessione di crediti e alla legittimazione attiva nei procedimenti fallimentari. Ribadendo la necessità di prove dettagliate e documentali, la Corte sottolinea l’importanza di un approccio rigoroso alla dimostrazione della titolarità dei crediti, a tutela di tutte le parti coinvolte.
Anna Esposito
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