Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 151/1975, il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su un bene immobile intestato all’altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare – idoneo ad estendersi ipso iure agli acquisti fatti da ciascun partecipante – ha l’onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, postulando atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni e di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali, e che non può avvalersi della prova testimoniale, stante la necessità dell’atto scritto ai sensi dell’art. 1350 c.c.