La risposta sembrerebbe proprio essere affermativa. A tentare di rispondere a questo quesito è Nicola Nappi in una sua recente pubblicazione su Altalex, nella quale commenta la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea n. C-128/11, del 3 luglio 2012.
La questione è di particolare interesse sotto molteplcici profili.
Sotto il profilo pratico la particolarità è che se per un libro cartaceo è senz’altro semplice individuare i segni di usabilità (si pensi all’ingiallimento naturale della carta, all’aumento del volume dovuto all’aria tra le pagine, alle orecchiette, ecc.) non lo è affatto per un e-book, che anzi, una volta entrato nella disponibilità del primo acquirente, o venditore di “seconda mano” (o di “secondo click”?) si presenterebbe perfettamente come nuovo.
Ciò non toglie, comunque, che i successivi acquirenti di un e-book possano essere considerati come “legittimi acquirenti”, soprattutto se si tiene bene in considerazione il fatto che il titolare del diritto d’autore possa o meno, attraverso apposite disposizioni contrattuali, opporsi alla rivendita dell’opera.
Risulta evidente, infatti, che con questa pronuncia la Corte voglia creare i presupposti per regolare l’ipotetica nascita di un mercato dell’usato dei software, anche di tipo client/server, la qual cosa non dovrebbe destare stupore alcuno, essendoci stata analoga conseguenza anche per le altre opere dell’ingegno (si pensi, ad esempio, al mercato dei libri o dei film usati)“.
Avv. Nicola Nappi
Anna Esposito
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