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Pubblicati dalla Commissione Europea gli orientamenti sulle pratiche vietate in materia di intelligenza artificiale

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La Commissione Europea ha approvato il progetto di orientamenti relativi alle pratiche di intelligenza artificiale vietate, come stabilito dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Va preliminarmente sottolineato che tali orientamenti non sono ancora stati formalmente adottati e diventeranno applicabili solo in seguito alla pubblicazione nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea.

Questi orientamenti mirano a fornire chiarezza giuridica e a garantire un’applicazione uniforme dell’AI Act, in particolare per quanto riguarda l’articolo 5, che stabilisce una serie di pratiche ritenute inaccettabili per i rischi elevati che pongono ai diritti fondamentali e ai valori dell’Unione.

Panoramica sulle pratiche vietate dall’AI Act

L’articolo 5 del Regolamento (UE) 2024/1689 identifica una serie di utilizzi dell’intelligenza artificiale considerati incompatibili con i principi fondamentali dell’Unione Europea. Tra le pratiche vietate figurano:

  • Manipolazione e inganno tramite intelligenza artificiale: sistemi che utilizzano tecniche subliminali o ingannevoli per distorcere il comportamento degli individui in modo dannoso;.
  • sfruttamento delle vulnerabilità: utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per approfittare di situazioni di fragilità legate all’età, alla disabilità o alla condizione socio-economica;
  • social scoring: sistemi che classificano gli individui sulla base di comportamenti sociali o caratteristiche personali, causando trattamenti discriminatori;
  • valutazione del rischio criminale individuale: tecniche di previsione della criminalità basate esclusivamente su profilazione o caratteristiche personali;
  • raccolta indiscriminata di immagini facciali: il cosiddetto “scraping” per la creazione di database biometrici senza consenso;
  • riconoscimento emotivo in ambiti sensibili: utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per inferire emozioni nei luoghi di lavoro e nelle istituzioni educative, salvo eccezioni per motivi medici o di sicurezza;
  • identificazione biometrica remota in tempo reale: l’uso di sistemi di intelligenza artificiale per la sorveglianza biometrica in spazi pubblici per scopi di applicazione della legge, salvo specifiche eccezioni legali.

Obiettivi e implicazioni degli orientamenti della Commissione

Il progetto di orientamenti approvato dalla Commissione ha l’obiettivo di:

  1. fornire interpretazioni dettagliate delle pratiche vietate, chiarendo l’applicazione delle restrizioni previste dall’AI Act;
  2. aiutare le autorità di controllo degli Stati membri a garantire una corretta applicazione delle norme;
  3. guidare fornitori e utilizzatori di sistemi IA nella conformità normativa, garantendo certezza giuridica per il settore.

In ogni caso, fino all’adozione formale degli orientamenti, le imprese e le autorità nazionali dovranno fare riferimento direttamente alle disposizioni del Regolamento senza il supporto delle linee guida interpretative.

Sfide e considerazioni giuridiche

L’adozione di orientamenti chiari è essenziale per garantire un’interpretazione uniforme del divieto di pratiche pericolose di uso dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, esistono ancora questioni aperte che potrebbero generare dibattiti giuridici:

  • definizione dei limiti tra intelligenza artificiale manipolativa e intelligenza artificiale persuasiva: alcuni utilizzi borderline potrebbero risultare difficili da qualificare come vietati;
  • eccezioni per l’uso della sorveglianza biometrica in tempo reale: la regolamentazione prevede deroghe per specifiche finalità di sicurezza, ma la loro applicazione pratica dovrà essere attentamente monitorata;
  • compatibilità con il GDPR e altre normative UE: la Commissione dovrà garantire che le restrizioni siano coerenti con il quadro esistente sulla protezione dei dati e la non discriminazione.
error: Misure tecnologiche di protezione attive ex art. 11 WIPO Copyright Treaty, §1201 del DMCA, art. 6, dir. 29/2001/CE, art. 102-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633.