Nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra creditore, debitore diretto e terzo pignorato

Tempo di lettura stimato:30 Secondi

In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12075 del 13 aprile 2022, che si riporta di seguito, e con la quale ha altresì dichiarando la nullità del procedimento con rimessione del giudizio di primo grado affinché si procedesse alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario.