I coniugi Esposito hanno proposto un’azione giudiziale nei confronti del ginecologo Dott. Saffari al fine di sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla nascita “non desiderata” del loro figlio affetto da gravi malformazioni.
Ragione fondante dell’azione proposta dai coniugi era il fatto di aver ricevuto da parte del ginecologo costanti rassicurazioni in ordine alla salute del nascituro, le quali avevano impedito di fatto alla madre di esercitare il proprio diritto alla interruzione volontaria della gravidanza. In particolare, la malformazione derivava da un’infezione correttamente diagnosticata e comunicata alla madre, la quale però non era stata in alcun modo informata in ordine ai rischi connessi a tale tipologia di infezione.
In primo grado la domanda è stata accolta, pur essendo stato riconosciuto il solo risarcimento dei danni morali. Il ginecologo ha dunque proposto appello, e la Corte ha in parte riformato la decisione del primo giudice.
Tale decisione è stata impugnata in Cassazione sia dai coniugi che dal ginecologo.
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La Suprema Corte ha dunque ripreso il principio già sancito nella sentenza n. 11488/2004 che prevede come sia normale e corrispondente a regolarità causale che la gestante, se informata correttamente e tempestivamente sulla gravità delle patologie cui va incontro il nascituro, interrompa la gravidanza, e quindi il difetto d’informazione da parte del medico per omessa diagnosi prenatale determina responsabilità per perdita del diritto di scelta d’interruzione della gravidanza.
I Giudici di legittimità hanno poi richiamato un altro principio, contenuto nella sentenza 2354/2010, in base al quale l’obbligo di informare pienamente il paziente, prescritto dall’art. 29 del codice di deontologia medica, approvato nel giugno 1995, pur con le dovute cautele, non è soggetto a nessuna valutazione discrezionale e perciò comprende tutti gli aspetti diagnostici e prognostici allo stato di salute del paziente e quindi anche i rischi meno probabili, purché non del tutto anomali, in modo da consentirgli di capire non solo il suo attuale stato, ma anche le eventuali malattie che possono svilupparsi, le percentuali di esito fausto ed infausto delle stesse, nonché il programma diagnostico per seguire l’evoluzione delle condizioni del paziente e l’indicazione delle strutture specializzate ove svolgerlo. Tale obbligo ha rilevanza giuridica perché integra il contenuto del contratto e qualifica la diligenza del professionista nell’esecuzione della prestazione.
Nicola Nappi
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