Il signor Esposito ha chiesto al Tribunale di Crapanzano Terme, in qualità di tutore legale della sua giovane figlia giacente da oltre un decennio in stato vegetativo persistente e permanente a seguito di un grave trauma cranico-encefalico riportato in un incidente stradale, l’emanazione di un ordine di interruzione dell’alimentazione forzata.
Il Tribunale ha però rigettato l’istanza muovendo dal fatto che la figlia non aveva predisposto, quando era in possesso della capacita di intendere e di volere, alcuna dichiarazione anticipata di trattamento.
Il signor Esposito ha dunque impugnato tale decisione in Corte d’appello, la quale ha però sottolineato come, in assenza di una volontà certa del soggetto incapace, si debba operare un bilanciamento tra il diritto alla autodeterminazione e alla dignità della persona e il diritto alla vita, al quale ultimo andrebbe data prevalenza, come bene supremo.
Il padre è dunque stato costretto a proporre ricorso per cassazione, riuscendo finalmente a vedere accolte le proprie ragioni.
§ § § § § § §
La Suprema Corte ha ribadito, infatti, il principio già espresso nella sentenza n. 21748/2007 in base al quale il giudice può autorizzare il tutore – in contraddittorio con il curatore speciale – di una persona interdetta, giacente in persistente stato vegetativo, ad interrompere i trattamenti sanitari che la tengono artificialmente in vita, ivi compresa l’idratazione e l’alimentazione artificiale a mezzo di sondino, sempre che:
- la condizione di stato vegetativo sia accertata come irreversibile, secondo riconosciuti parametri scientifici;
- l’istanza sia espressiva della volontà del paziente, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dai suoi convincimenti.
Il riferimento all’istituto della rappresentanza legale non trasferisce quindi sul tutore un potere “incondizionato” di disporre della salute della persona in stato totale e permanente incoscienza. Nel consentire al trattamento medico o nel dissentire dalla prosecuzione dello stesso sulla persona dell’incapace, la rappresentanza del tutore è sottoposta ad un duplice ordine di vincoli:
- egli deve, innanzitutto, agire nell’esclusivo interesse dell’incapace;
- e, nella ricerca del migliore interesse deve decidere non “al posto” dell’incapace né “per” l’incapace, ma “con” l’incapace.
Nicola Nappi
Ultimi post di Nicola Nappi (vedi tutti)
- L’esercizio di poteri pubblici come deroga al trasferimento transfrontaliero di dati personali - Novembre 18, 2024
- Il legittimo interesse del titolare come deroga al trasferimento transfrontaliero dei dati personali - Novembre 11, 2024
- Trasferimento di dati da registri pubblici: le deroghe e i limiti dell’art. 49 del GDPR - Novembre 4, 2024
- L’interesse vitale dell’interessato o di altre persone come deroga al trasferimento transfrontaliero di dati personali - Ottobre 28, 2024
- L’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria come deroga al trasferimento transfrontaliero di dati personali - Ottobre 21, 2024