I proprietari dei siti web di giornali online non sono obbligati a mantenere costantemente aggiornati i contenuti relativi ai procedimenti penali dei protagonisti delle notizie. Tuttavia, se viene fatta una richiesta di rimozione o aggiornamento da parte degli interessati, il rifiuto ingiustificato delle testate giornalistiche costituisce un illecito e può portare al risarcimento dei danni.
In un caso specifico, un articolo riguardante un procedimento penale è stato rimosso dal sito web di un quotidiano in seguito alla richiesta dell’interessato. Il tribunale ha dichiarato la fine del contenzioso riguardante la cancellazione e ha respinto le richieste di risarcimento dei danni per diffamazione a mezzo stampa e per la prolungata presenza della notizia sul portale del giornale, che non è stata rettificata a seguito della piena assoluzione dell’interessato. L’appello proposto dall’interessato è stato respinto e la questione riguardante la responsabilità del quotidiano è stata portata in Cassazione.
La Corte di Cassazione ha affrontato la questione della possibile responsabilità del giornale per la permanenza di una notizia datata relativa a un procedimento penale che, sebbene legittimo esercizio del diritto di cronaca al momento della pubblicazione, non è stata aggiornata dopo la successiva assoluzione per non sussistenza del fatto.
La Corte ritiene che non esista un obbligo generale di costante aggiornamento della notizia o di rimozione dopo un certo periodo di tempo, poiché ciò sarebbe eccessivamente oneroso e quasi impossibile da rispettare per le testate giornalistiche. Tuttavia, il rifiuto ingiustificato di rimuovere o aggiornare l’articolo costituisce un comportamento illecito che può portare al risarcimento dei danni. Questa soluzione equilibra gli interessi contrapposti e segue la decisione della Corte di Cassazione n. 5505/2012 riguardante la possibilità di compartecipazione dell’interessato nell’utilizzazione dei propri dati personali.
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha stabilito che
la persistenza sul sito web di una testata giornalistica di una notizia datata riguardante il coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale, pubblicata nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca ma non aggiornata con i dati relativi all’esito di tale procedimento, non costituisce di per sé un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria. Tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha il diritto di chiedere l’aggiornamento o la rimozione della notizia e il rifiuto o il ritardo ingiustificato del proprietario del sito può comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (previa allegazione e prova del pregiudizio da parte dell’interessato)”.
Di conseguenza, il ricorso dell’interessato è stato parzialmente accolto e la sentenza in cui è stata respinta la richiesta di risarcimento è stata cassata.
Daniele Giordano
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