La riforma Cartabia in tema di sfratti ha apportato alcune modifiche all’art. 657 c.p.c. riguardante l’intimazione di licenza e di sfratto per la fine della locazione. In particolare, la portata applicativa dei procedimenti di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità si estende ora anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto di azienda.
Inoltre, l’art. 663 c.p.c., relativo alla mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato, è stato modificato in considerazione dell’abolizione della formula esecutiva. Secondo il nuovo testo, se l’intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o lo sfratto.
Tuttavia, il giudice ordina che sia rinnovata la citazione se risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore. In caso di sfratto per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all’attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste, e il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione.
Aniello Peluso
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