Le clausole vessatorie, ossia quelle clausole di un contratto che determinino, nei casi tassativamente previsti, uno squilibrio di diritti e di obblighi a favore di colui che le ha predisposte, devono essere specificamente approvate per iscritto, ai sensi dell’art. 1341, Co. 2, c.c., a pena di inefficacia.
Ora, se ci riferiamo ai contratti telematici, intesi come quei contratti conclusi tra soggetti non contemporaneamente presenti nello stesso luogo mediante quindi l’impiego di strumenti telematici, o più precisamente quei contratti nei quali la proposta e l’accettazione vengano trasmesse per via telematica, potrebbe non essere così semplice considerare assolto il requisito della “forma scritta”.
Le peculiarità della loro formazione e conclusione (premere qui per approfondimenti sul punto), inoltre, possono generalmente rendere più complessa e tortuosa l’individuazione e la valutazione delle clausole vessatorie. Ad esempio, la rapidità con cui si compie mediamente una transazione on-line può impedire al (anche se forse il termine più appropriato è “inibire il”) consumatore di leggere con attenzione tutte le clausole del contratto prima di accettarle.
Sul punto si è scritto e si è detto tanto, sia in giurisprudenza che in dottrina, e pur essendo i contratti telematici regolati dalle stesse norme che si applicano ai contratti tradizionali, il legislatore è venuto in soccorso con il Codice dell’Amministrazione Digitale.
L’accettazione per iscritto delle clausole vessatorie dei contratti telematici va analizzata infatti considerando l’art. 20, Co. 1-bis, C.A.D., che considera soddisfatto il requisito della forma scritta quando al documento informatico venga apposta una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale o comunque venga formato previa identificazione digitale del suo autore. Alla luce di ciò, saranno allora da considerarsi pienamente valide ed efficaci tutte le clausole vessatorie che vengano approvate mediante l’apposizione di firma elettronica avanza, qualificata o digitale.
Troverà invece applicazione la seconda parte dell’art. 20, Co. 1-bis C.A.D. nel caso in cui non vi sia l’apposizione di una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. In questo caso il requisito della forma scritta e il valore probatorio del documento informatico sono liberamente valutabili in giudizio in relazione alle caratteristiche di integrità, immodificabilità e sicurezza.
Bisogna dire, poi, che vi è parte della dottrina che ritiene che si possa parlare anche di un tipo di firma elettronica c.d. “debole” in quei casi in cui l’accettazione delle clausole vessatore in un contratto telematico siano circondate da particolari procedure: ad esempio, la preventiva registrazione del contraente, l’inserimento delle credenziali personali per l’accettazione delle clausole vessatorie azionando un tasto negoziale virtuale specifico e distinto da quello necessario per l’approvazione del contratto complessivo. Anche in questo caso, il requisito della specifica approvazione per iscritto sarà liberamente valutabile in giudizio in base ad una verifica dei requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità.
Nicola Nappi
Ultimi post di Nicola Nappi (vedi tutti)
- L’esercizio di poteri pubblici come deroga al trasferimento transfrontaliero di dati personali - Novembre 18, 2024
- Il legittimo interesse del titolare come deroga al trasferimento transfrontaliero dei dati personali - Novembre 11, 2024
- Trasferimento di dati da registri pubblici: le deroghe e i limiti dell’art. 49 del GDPR - Novembre 4, 2024
- L’interesse vitale dell’interessato o di altre persone come deroga al trasferimento transfrontaliero di dati personali - Ottobre 28, 2024
- L’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria come deroga al trasferimento transfrontaliero di dati personali - Ottobre 21, 2024