Agli amministratori delle società per azioni non è consentito delegare ad un terzo poteri che, per vastità dell’oggetto, entità economica e assenza di precise prescrizioni preventive e di procedure di verifica, gli facciano di fatto assumere il potere di gestione dell’impresa o comunque di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, essendo tali attività di esclusiva competenza degli stessi amministratori, che sono gli unici cui le dette funzioni possono eventualmente essere delegate […].
Anna Esposito
Ultimi post di Anna Esposito (vedi tutti)
- La responsabilità amministrativa delle società cancellate dal registro delle imprese: riflessioni su una recente sentenza della Cassazione - Ottobre 1, 2024
- I limiti alla divulgazione dei dati personali dei soci di fondi di investimento - Settembre 13, 2024
- Nuove direttive sugli obblighi IVA nel commercio elettronico - Settembre 3, 2024
- Applicabile il foro del domicilio eletto in caso di azione di accertamento negativo della contraffazione - Agosto 9, 2024
- Sulla responsabilità per mancata attivazione del servizio di SMS Alert - Luglio 25, 2024