In tema di ammissione al passivo di una procedura concorsuale, nel caso di domanda c.d. “supertardiva” «il mancato avviso al creditore dell’apertura della procedura integra una causa non imputabile del ritardo per il creditore; è, pertanto, onere del commissario dimostrare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che, pur in difetto di prova della conoscenza legale, il creditore ha avuto conoscenza effettiva e tempestiva dell’emissione della sentenza dichiarativa […]».
Sara Romano
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