L’applicabilità del termine di impugnazione in udienza ordinaria e l’eccezione nell’udienza cartolare secondo la Cassazione

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L’art. 176 c.p.c. prevede che “Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell’ordinanza. Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi (omissis)”.

La vicenda in questione riguarda un giudizio di primo grado volto a stabilire e dichiarare la responsabilità di alcuni amministratori di una società per ammanchi di denaro, con conseguente condanna in solido o subordinatamente al risarcimento del danno.

Dopo che l’incompetenza del Tribunale è stata eccepita e successivamente respinta con un’ordinanza, tale decisione è stata impugnata attraverso un regolamento di competenza presentato alla Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dai controricorrenti, condividendo le conclusioni scritte presentate dall’Ufficio della Procura generale presso la Corte di Cassazione.

Nella pronuncia in questione, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso specifico non può essere applicata la lettura fornita dalla giurisprudenza in merito alla decorrenza del termine di impugnazione in regime di udienza ordinaria. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il termine per presentare un’istanza di regolamento di competenza avverso una sentenza pronunciata in udienza ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile decorre dalla stessa udienza. Questo perché la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale da parte del giudice equivalgono non solo alla pubblicazione prescritta dall’articolo 133 del codice di procedura civile nei casi ordinari, ma esonerano anche la cancelleria dall’onere della comunicazione. Si presume che il provvedimento sia conosciuto in modo assoluto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti.

Tuttavia, tale presunzione non si applica quando il provvedimento impugnato è stato adottato durante un’udienza “cartolare” o di trattazione scritta, prevista dalle norme regolamentari dell’udienza cartolare “pandemica” introdotte dall’articolo 83, commi 6 e 7, lettera h) del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27) come modificato dal Decreto Legge del 30 aprile 2020, n. 28. In questi casi, il provvedimento oggetto di impugnazione è stato emesso nell’ambito di un’udienza svolta con la modalità della trattazione scritta, e quindi è stato pronunciato “fuori udienza”. Di conseguenza, non si applica la regola generale dell’articolo 176, comma 2, primo periodo del codice di procedura civile, né i principi enunciati dalla giurisprudenza di Cassazione come ricordato in precedenza. 

Nella sede dell’udienza “cartolare”, a trattazione scritta, prevista dall’art. 83, commi 6 e 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 così come modificati dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28) i provvedimenti così pronunciati devono intendersi resi “fuori udienza”, con la conseguenza che la conoscenza di tali provvedimenti non può che avvenire all’esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi del secondo periodo del citato art. 176, comma 2, non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti assunti in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi”.

E dunque, la conoscenza di un provvedimento adottato durante un’udienza di trattazione scritta, oggi, dopo l’introduzione ad opera della riforma Cartabia dell’art. 127-ter c.p.c. (premere qui per approfondire), assurta a mezzo di trattazione ordinario, può avvenire solo a seguito della comunicazione effettuata dalla cancelleria, come previsto dal secondo periodo dell’articolo 176, comma 2 sopra citato, e il termine per impugnarlo decorre da tale comunicazione.

Pertanto, il ricorso è stato ritenuto tempestivo secondo i principi enunciati, ed è stato accolto con la conseguente dichiarazione di competenza arbitrale.

 

Per approfondire:

Cass. civ., 18 maggio 2023, n. 13735