I contratti telematici, come abbiamo già avuto modo di approfondire (premere qui per leggere) sono genericamente quei contratti nei quali l’uso dell’elaboratore elettronico costituisce il mezzo di telecomunicazione per trasmettere la proposta di un contratto e riceverne l’accettazione, o per trasmettere l’ordinativo e avvertire l’ordinante dell’iniziata esecuzione del contratto.
Com’è facile intuire, viste le loro caratteristiche intrinseche, i contratti telematici ben potrebbero essere conclusi tra parti sottoposte ad ordinamenti giuridici differenti, venendosi così a creare il problema di individuare la legge applicabile ai rapporti contrattuali, sia per regolare i loro aspetti sostanziali che per risolvere le eventuali controversie.
Ebbene, il diritto internazionale privato italiano prevede due fonti principali per la determinazione della legge applicabile ai contratti: la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sui contratti internazionali e, (per gli Stati membri dell’U.E.) il Regolamento CE n. 593/2008 (c.d. Roma I) sui contratti internazionali conclusi dopo il 17 dicembre 2009. Entrambe le richiamate fonti privilegiano il principio dell’autonomia delle parti: il contratto sarà regolato dalla legge scelta dalle parti, in modo espresso o chiaramente rilevabile dal contratto stesso o dalle circostanze, le quali possono stabilire che la legge sia applichi a tutto il contratto oppure ad una parte di esso.
In base a tale principio, nel caso in cui via sia la scelta della legge applicabile al contratto, ma i dati di fatto facciano riferimento ad un unico Paese, sarà necessario il rispetto delle disposizioni imperative, cioè delle norme non derogabili convenzionalmente dalla legge di tale Paese. Nel caso, invece, di assenza della scelta delle parti opera il criterio sussidiario per cui è applicabile la legge del Paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto, inteso come il Paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha la residenza abituale oppure del Paese in cui si trova l’amministrazione centrale nel caso in cui tale parte sia una società o persona giuridica. Ad esempio, se il contratto viene concluso nell’esercizio dell’attività economica o professionale volta da chi esegue la prestazione caratteristica, esso sarà allora regolato dalla legge del Paese in cui si trova la sede della medesima attività economica o professionale oppure dalla diversa sede convenzionalmente stabilita dalle parti per la fornitura della prestazione stessa.
Il Regolamento CE n. 593/2008, che conferma il principio di libera scelta operata dalle parti e anche il rispetto delle norme inderogabili convenzionalmente secondo la legge del diverso Paese a cui gli elementi pertinenti alla situazione facciano riferimento, previsto dalla Convenzione di Roma, opera invece una distinzione sul criterio da applicare in mancanza della scelta delle parti, stabilendo che sia applicabile la legge in cui il venditore ha la residenza abituale se si tratta di contratti di vendita, mentre per i contratti di prestazione di servizi la legge applicabile è quella della residenza abituale del prestatore di tali servizi.
Norme specifiche vengono poi previste dal Regolamento per i contratti conclusi tra il consumatore e il professionista: a tali contratti è applicabile la legge del Paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale a condizione che il professionista svolga le sue attività commerciali o professionali nel Paese in cui il consumatore ha la residenza abituale oppure diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale Paese e il contratto rientri nell’ambito di dette attività. In deroga a tale principio, il consumatore e il professionista possono scegliere la legge applicabile al contratto, ma la scelta non potrà privare il consumatore della protezione accordatagli dalle norme alle quali non è consentito derogare convenzionalmente ai sensi del Paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale. Sono inoltre inefficaci le clausole che prevedano l’applicabilità di una legge di uno Stato non membro dell’Unione Europea privando il consumatore della protezione accordatagli dal Codice del Consumo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato dell’UE.
Per approfondimenti:
- F. Azzari, La conclusione dei contratti telematici nel diritto privato europeo, in I contrati, Diritto pubblico e diritto privato nella rete delle nuove tecnologie: atti del Seminario congiunto tra il Dottorato in diritto privato e la Scuola di dottorato in giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Pisa, 26 giugno 2009, 2010 - G. Cassano, Condizioni generali di contratto e tutela del consumatore nell'era di Internet, in Diritto dell'Internet, 1/2007 - R. Clarizia, Contratto informatico (per l'oggetto e per il mezzo) in Enciclopedia del Diritto, 1988 - D.G. Daleffe, Le obbligazioni contrattuali nel diritto internazionale privato, in Altalex, 19 aprile 2017, disponibile su https://www.altalex.com/documents/news/2017/04/19/le-obbligazioni-contrattuali-nel-diritto-internazionale-privato - M. Farina, Elementi di diritto dell'informatica, Torino, 2019 - M. Farina, I contratti informatici, MIlano, 2018 - A. Matarrese, E-commerce: l'individuazione del foro competente, in Altalex, 21 luglio 2015, disponibile su https://www.altalex.com/documents/news/2015/07/08/ecommerce-individuazione-del-foro-competente - F. Sbordone, Contratti telematici e transnazionalità della rete. Giurisdizione e legge applicabile, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, n. 2/2016, pp. 467-488 - F. Sforza, Formazione del consenso e strumenti informatici, in Contratti, 1997
Nicola Nappi
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