In tema di sinistro stradale, la presunzione di responsabilità del conducente contenuta nell’art. 2054, comma 1 c.c. non rappresenta una violazione del principio generale della responsabilità per fatto illecito; non preclude, infatti, alcun accertamento sul ruolo della condotta del pedone investito, da apprezzarsi ai sensi dell’art. 1227, comma 1 c.c. in quanto fatto colposo che ha concorso a cagionare il danno.