«Il giudicato penale non è vincolante per il giudice civile chiamato a valutare lo stesso fatto in sede penale. Ciò comporta che l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di proscioglimento non ha efficacia di giudicato, ex art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, ove è riconosciuto al giudice il potere di accertare autonomamente e con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio sotto il profilo della loro rilevanza civilistica, al fine di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale».