Il cliente che lamenta l’omessa riduzione del costo del credito ex art. 125 sexies TUB, con riferimento ad un rapporto oggetto di cessione del credito, deve rivolgere le proprie richieste restitutorie al cedente, non già al cessionario, quanto meno con riferimento alle commissioni qualificabili come costi up front (commissioni di istruttoria, di attivazione e di rete esterna e mediazione).
Sul punto, la Corte di Cassazione, con la pronuncia 17727/2018, ha condivisibilmente distinto tra obbligazioni riferibili alla cessione del contratto e obbligazioni riferibili alla cessione del credito specificando che alla cessionaria non sono trasferite le azioni inerenti all’essenza del precedente contratto poiché afferenti alla titolarità del negozio che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione.
Quanto, invece, alla domanda di ripetizione delle commissioni di rete esterna di intermediazione, la carenza di legittimazione/titolarità passiva deriva dalla considerazione che trattasi di costi destinati a soggetto terzo (l’intermediario). È a costui che deve eventualmente essere rivolta la richiesta di ripetizione della provvigione-intermediario, rispetto al quale l’istituto mutuante ha fatto da mero tramite, effettuando un pagamento all’accipiens su delega del mutuatario.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Verona, Giudice Giuliano Crivellaro, con la sentenza n. 1112 del 5 settembre 2022.
Il “caso Lexitor” genera ancora oscillazioni giurisprudenziali, ma la pronuncia in commento si concentra su un aspetto preliminare: quello dell’accertamento della legittimazione passiva (rectius, titolarità passiva, non rilevabile d’ufficio) della banca convenuta in giudizio dal cliente.
(Difetto di) titolarità che si apprezza sotto un duplice profilo:
quello della banca che si sia resa cessionaria del (mero) credito scaturente dal rapporto estinto, che non può essere destinataria di richieste restitutorie afferente a commissioni “up-front”, definitivamente incamerate della cedente, che ne resta titolare;
quello della banca che abbia erogato un mutuo “intermediato” da un terzo su incarico del cliente, alla quale non possono essere rivolte le domande di ripetizione afferenti alle provvigioni dell’intermediario. In tal caso, infatti, l’istituto mutuante ha fatto da mero tramite, effettuando un pagamento all’accipiens su delega del mutuatario.
Al tema, questa Rivista ha già dedicato precedenti approfondimenti, ai quali si rinvia:
“LEXITOR” E CESSIONE DEL CREDITO: la cessionaria non può restituire i costi up-front
Delle commissioni “istantanee” ha beneficiato l’Originator, sicché la cessionaria non ha titolarità passiva dei presunti obblighi restitutori
Sentenza | Giudice di Pace di Milano, Giudice Daniela Marina Villa | 31.05.2022 | n.3899
USURA: la cessionaria del (solo) credito non è legittimata passiva
Solo la cessione del contratto legittima le richieste restitutorie del cliente
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina | 17.05.2022 |