Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Di Virgilio – Rel. Casadonte, con la sentenza n. 40035 del 14. dicembre 2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE – OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: GRAVA SUL DEBITORE L’ONERE DI ATTIVARE IL PROCEDIMENTO
IL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE NON HA NATURA ORDINATORIA
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Pasquale Maccarrone | 14.01.2019 | n.55
MEDIAZIONE: IL TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE PER L’INTRODUZIONE DELL’ISTANZA NON È PERENTORIO
LA DOMANDA È PROCEDIBILE ANCHE IN CASO DI AVVIO TARDIVO DEL PROCEDIMENTO
Sentenza | Corte di Appello Milano, Pres. Santosuosso – Est. Fiecconi | 07.06.2017 | n.2515
MEDIAZIONE: LA TARDIVA PROPOSIZIONE DELL’ISTANZA DI NON DETERMINA L’IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
IL TERMINE EX ART. 5, CO.II, D.LGS. N. 28/2010, HA NATURA ORDINATORIA E NON PERENTORIA
Ordinanza | Tribunale di Vasto, Dott. Fabrizio Pasquale | 15.05.2017 |
MEDIAZIONE: IL TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO È PERENTORIO
IL MANCATO RISPETTO COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA CON CONDANNA ALLE SPESE
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Dott. Ignazio Tamponi | 08.02.2017 | n.445