La precisazione della domanda – ammessa ex art. 183 cpc – presentata dal convenuto opposto nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo può riguardare il petitum e la causa petendi a patto che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali.
Diversamente si finirebbe per determinare un’ingiustificata disparità di trattamento sul diritto all’accertamento della pretesa sostanziale a seconda dello strumento adoperato dalla parte per far valere la propria pretesa.
Inoltre, avrebbe la conseguenza di precludere alla medesima parte la possibilità di agire per ottenere l’accertamento di quei crediti in un separato giudizio sulla base del documento prodotto, perché il rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo in contestazione sarebbe stato ormai oggetto di accertamento definitivo.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Rubino, con l’ordinanza n. 23273 del 26 luglio 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: in ipotesi di nullità, impossibile rinnovare la citazione
Escluso anche il successivo potere di integrazione probatoria ex art. 183 c.p.c.
Sentenza | Tribunale di Taranto, Dott. Claudio Casarano | 09.12.2016 | n.3431
Il mancato deposito di memorie istruttorie e di scritti conclusivi conferma mala fede e/o colpa grave
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Calogero D. Cammarata | 18.02.2020 | n.60
OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO DOMANDA RICONVENZIONALE INAMMISSIBILITA’
L’opposto, convenuto formale ma attore in senso sostanziale non può porre in essere una domanda riconvenzionale a meno della cd. reconventio reconventionis
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia | 11.10.2012 | n.1702