Il fatto che ha dato origine al giudizio giunto in Cassazione si è verificato nel territorio di Sassari, dove, nel gennaio del 2015, un uomo ha riportato gravi lesioni “in conseguenza di una caduta occorsa, sotto la pioggia, una sera, intorno alle ore 19” e “determinata, a suo dire, dal degrado del marciapiede – degrado dovuto all’assenza di mattonelle -, non percepibile né segnalato”, in un punto ove erano inoltre “collocati due tombini”. Secondo l’uomo, dunque, “il luogo era insidioso per qualsiasi utente”.
Il Comune si oppone a tale tesi, affermando che “un comportamento prudente avrebbe permesso al cittadino di evitare la caduta”. I giudici di merito condividono la posizione dell’ente locale: la caduta è stata infatti “conseguenza della condotta imprudente del cittadino, che avrebbe potuto prevedere e superare la situazione di pericolo mediante l’osservanza delle normali cautele in base al generale principio di autoresponsabilità nell’uso della cosa“.
Inefficace anche il ricorso proposto in Cassazione dalla vittima dell’incidente.
Anche per i Giudici di legittimità, infatti, nessuna responsabilità è imputabile al Comune. Ciò in quanto è sì “accertato il rapporto di causalità tra la caduta patita dal cittadino e il degrado – non segnalato – del marciapiede” ma tale rapporto “è stato interrotto dalla condotta colposa della persona danneggiata“.
In particolare, “la circostanza che l’evento si sia verificato in orario notturno e con condizioni meteorologiche avverse non esclude la possibilità di una corretta percezione visiva del luogo, in quanto lo stesso era ubicato in una zona centrale della città, dotata di adeguata illuminazione pubblica” mentre “dalle prove fotografiche acquisite agli atti si evince che la mancanza di mattonelle sul marciapiede costituiva un’anomalia evidente e rilevante, che non poteva sfuggire all’attenzione di un normale osservatore e che non era in alcun modo occultata da elementi estranei. Pertanto, tale situazione di dissesto, manifesta e apprezzabile a semplice vista, doveva essere tenuta in debito conto da chiunque transitasse in quel tratto di strada e, in particolare, dal cittadino che ha subito il sinistro, non essendo emerso che il dislivello, privo di segnaletica, fosse coperto da oggetti o impedimenti specifici“.
In conclusione, “la presenza di illuminazione nel luogo dell’incidente, la natura statica dell’anomalia e le sue caratteristiche, tali da renderla facilmente individuabile in quanto ampia e non nascosta da ostacoli, sono fattori che imponevano al cittadino un obbligo di prudenza e diligenza, sicché deve ritenersi che la caduta sia avvenuta per effetto della negligenza e della disattenzione del cittadino e sia imputabile esclusivamente al suo comportamento, idoneo, infatti, a interrompere il rapporto di causalità riducendo la res a mero fatto occasionale dell’evento, con conseguente esonero dell’ente da ogni responsabilità“.
Per approfondire:
Cass. civ, sez. III, ord., 2 novembre 2023, n. 30394
Maria Paola Caiazzo
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