Il Prof. Esposito ha ricevuto un atto di citazione, notificatogli dalla Auanaghena Corporation, con il quale detta società richiedeva il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento del professore rispetto all‘obbligazione da questi assunta nei confronti della società avente ad oggetto il trasferimento di un terreno della stessa.
Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, il Prof. Esposito ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società attrice dal momento che il contratto rimasto inadempiuto risultava sottoscritto in proprio da tre soci dell’Auanaghena Corporation, senza alcuna spendita del nome della società. Il Tribunale ha però accolto la domanda attorea.
Il Prof. Esposito ha dunque impugnato la sentenza in Corte d’Appello, ma anche i giudici di seconde cure hanno dato ragione alla società.
Il professore è stato dunque costretto a proporre ricorso per cassazione, che la Suprema Corte, riprendendo il principio espresso nella sentenza 3903/2000 ha accolto.
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La Suprema Corte, in buona sostanza, ha riaffermato che anche nell’ipotesi di rappresentanza sociale è necessaria la contemplatio domini, onde, se il rappresentante di una società non ne spende il nome, il negozio dallo stesso concluso non spiega effetti nei confronti della società medesima.
Nicola Nappi
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