Il signor Esposito, tutore legale di suo nonno, ha proposto un’azione giudiziale volta ad annullare un contratto di compravendita avente ad oggetto una casa di campagna con terreno annesso, stipulato qualche anno prima tra suo nonno e la Immobil Antani, nota società immobiliare specializzata in compravendita di case di campagna.
Motivo fondante della domanda era che all’epoca della stipula il nonno dell’attore, affetto da una avanzata e rara forma di demenza senile, si trovava nel bel mezzo di un procedimento di interdizione legale e gli era stato perciò assegnato dal Tribunale un tutore provvisorio ex art. 419, 3° Co., c.c., con compiti di assistenza.
La Immobil Antani si è quindi costituita in giudizio adducendo sia la capacità legale che quella di fatto del nonno venditore al momento della stipula del contratto, trattandosi di atto compiuto da soggetto sottoposto a semplice tutela provvisoria poi revocata, ed eccependo comunque l’intervenuta prescrizione della domanda di annullamento, essendo trascorsi oltre 5 anni fra la stipula e la notificazione dell’atto di citazione.
Effettivamente il tutore provvisorio era stato revocato proprio poco dopo la stipula, ed era stato nominato un curatore provvisorio, rimasto in carica fino a quando poi non è stata effettivamente dichiarata con sentenza l’interdizione e nominato il nipote quale tutore legale.
In procinto della fase istruttoria del giudizio di primo grado, però, è venuto purtroppo a mancare il nonno del sig. Esposito, che così ha dovuto nuovamente costituirsi in giudizio, ma stavolta nella qualità di erede.
Il Tribunale ha però accolto l’eccezione di prescrizione della Immobil Antani ritenendo che coloro i quali siano sottoposti a procedimenti di interdizione si trovino in condizioni di incapacità sin dalla nomina del tutore provvisorio soltanto nel caso in cui alla nomina provvisoria faccia poi seguito la sentenza di interdizione, senza interruzioni o sospensioni del provvedimento iniziale.
Il sig. Esposito ha dunque impugnato la sentenza in Corte d’Appello la quale però ha fatto proprie le ragioni del Giudice di primo grado.
Il sig. Esposito è stato dunque costretto a proporre ricorso per cassazione, e la Suprema Corte, riprendendo un principio già espresso nella sentenza n. 14781/2009, si è pronunciata a favore della annullabilità del contratto de quo.
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Nello specifico i Giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui l’atto posto in essere da un soggetto dopo che allo stesso, nel corso di un procedimento di interdizione, sia già stato nominato un tutore provvisorio, è annullabile, perché compiuto da un soggetto legalmente incapace, tutte le volte in cui il procedimento nel corso del quale è intervenuta la nomina del tutore provvisorio si concluda con la dichiarazione di interdizione, risultando irrilevanti le vicende che vengano a verificarsi nel corso del procedimento. Ne consegue che il termine di prescrizione dell’annullamento decorre, ai sensi dell’art. 1442, 2° Co., c.c., dalla data di cessazione dell’incapacità legale e non da quella di compimento dell’atto annullabile.
In altre parole, la Suprema Corte ha ritenuto del tutto irrilevante la revoca della nomina del tutore provvisorio successivamente al compimento dell’atto e la contestuale nomina di un curatore provvisorio.
Nicola Nappi
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