APPELLO: il termine per la proposizione avverso l’ordinanza ex art. 702 bis cpc decorre dalla data d’udienza

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Il termine per la proposizione dell’appello di cui all’art. 702 quater cpc, decorre dalla data dell’udienza in cui viene emessa l’ordinanza ex art. 702 bis e ter che si intende impugnare.

Il rito sommario ex art. 702 bis cpc costituisce uno strumento che il legislatore ritiene diretto alla celerità, oltre che alla semplificazione, del giudizio; pertanto, il decorso e l’applicabilità del termine breve non è affidato al solo potere dispositivo della parte interessata a stabilizzare gli effetti del provvedimento, bensì – per l’evidente interesse pubblico ormai riscontrato anche nel processo civile – anche, ed in primis, all’attività dell’ufficio che quell’ordinanza ha pronunciato.

Per tali motivi, nel caso dell’ordinanza ex art. 702 ter commi 5 e 6 cpc, la decorrenza del termine per l’impugnazione ha inizio dalla sua comunicazione o notificazione che – nel caso di ordinanza emessa in udienza e con la parte interessata ad appellarla regolarmente costituita – decorrerà dalla data d’udienza non essendo neppure necessaria alcuna comunicazione di Cancelleria, perché ai sensi dell’art. 176 comma 2 cpc l’ordinanza si intende per conosciuta.

Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Napoli, Pres. D’Ambrosio – Rel. Mariani, con la sentenza n. 1908 del 4 maggio del 2022.

Nel caso di specie accadeva che, nel giugno del 2009, una società stipulava con la concedente un contratto di leasing avente ad oggetto ad oggetto imbarcazione.

L’utilizzatrice, deducendo l’illegittimità del TAEG applicato e la nullità parziale del contratto di leasing relativamente alla clausola concernente gli interessi moratori, indicati in contratto in quanto asseritamente oltre soglia, adiva il Giudice di primo grado chiedendo che venisse accertata la detta nullità parziale e la condanna della società finanziaria alla restituzione di tutte le somme versate a titolo di interessi ex art. 1815 cc e 644 cp.

Il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale ordinanza proponeva appello la società utilizzatrice che – riproponendo le deduzioni e argomentazioni già poste a base del ricorso introduttivo ex art. 702 bis disattese dal giudice di prime cure – chiedeva l’accoglimento delle domande avanzate in primo grado.

Si costituiva la società appellata che deduceva l’inammissibilità dell’appello ex artt. 342 e 348 bis cpc e formulava le medesime eccezioni già sollevate in primo grado, chiedendo che venisse rigettato il gravame.

Accadeva che, nelle more del giudizio, la società veniva incorporata da una banca che, costituitasi in giudizio, nella comparsa conclusionale, faceva rilevare in primis l’inammissibilità dell’appello ex art. 702 quater cpc per mancata proposizione del gravame entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data dell’udienza del 20 giugno 2014 in cui veniva emessa l’ordinanza impugnata, dovendosi ritenere il provvedimento conosciuto dalle parti in tale data, stante la costituzione di entrambe e dunque l’onere da parte loro di essere presenti all’udienza, e senza dunque bisogno, ai fini della decorrenza del termine, della comunicazione di Cancelleria, giusto il disposto dell’art. art. 176 cpc.

La Corte d’Appello, ritenendo l’appello inammissibile in quanto tardivamente proposto lo rigettava e condannava l’attore alle spese.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

ORDINANZA EX ART. 702 BIS: il termine per proporre appello decorre dalla data di notificazione del provvedimento

I trenta giorni possono decorrere anche dalla comunicazione di cancelleria con testo integrale decisione

Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI – 1, Pres. Scaldaferri – Rel. Campese | 05.09.2019 | n.22241

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ordinanza-ex-art-702-bis-il-termine-per-proporre-appello-decorre-dalla-data-di-notificazione-del-provvedimento

RICORSO EX ART. 702bis CPC: è inammissibile la modifica della causa petendi

Il thema decidendum si cristallizza con l’atto introduttivo

Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria Grazia Lamonica | 19.04.2019 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricorso-ex-art-702-cpc-e-inammissibile-la-modifica-della-causa-petendi

LEASING: appello ad ordinanza di riconsegna beni immobili ex art. 702 bis cpc

L’eccezione di nullità degli atti compiuti in primo grado in epoca anteriore il disposto avvio del procedimento di mediazione

Sentenza | Corte di Appello di Roma, Pres. Lo Sinno – Rel. Sterlicchio | 24.04.2018 | n.2713

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-appello-ad-ordinanza-di-riconsegna-beni-immobili-ex-art-702-bis-cpc

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