Applicabile il foro del domicilio eletto in caso di azione di accertamento negativo della contraffazione

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La regola di competenza del forum commissi delicti è dettata nell’interesse del danneggiato, e ciò che assume preminenza è la posizione processuale che deve rivestire il preteso danneggiato e cioè la posizione di attore, risultando altrimenti frustrata la ratio della norma, che in caso di azione di accertamento negativo vedrebbe impropriamente applicata la regola in favore del preteso danneggiante. L’autonomia dei commi 6 e 6-bis dell’art.120 c.p.i., anche se strettamente collegati, impone di verificare caso per caso se il fatto dedotto sia “lesivo” per l’attore, dando così possibile ingresso alla competenza concorrente ex comma 6, mentre ciò deve essere escluso ove l’attore deduca il fatto come “non lesivo per l’attore e non lesivo per il convenuto”, e quest’ultimo non abbia assunto, a sua volta, la veste di attore in riconvenzionale. L’opposta lettura delle disposizioni in esame potrebbe surrettiziamente introdurre una possibilità di cd. forum shopping per l’attore, ovvero la facoltà di sottrarre strumentalmente il processo al suo giudice naturale, precostituito per legge.

Pertanto, sia all’azione di accertamento negativo della contraffazione, proposte dall’attrice, sul presupposto di non avere commesso alcun atto violativo della privativa della convenuta titolare di un brevetto o di una registrazione, sia alle azioni di nullità dei brevetti della convenuta, si applica il foro esclusivo del domicilio eletto da quest’ultima, ai sensi dell’art. 6 bis c.p.i., secondo il quale tale foro esclusivo si applica anche all’azione di accertamento negativo.

Questi i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza di ieri, 8 agosto 2024, n. 22453.