L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha recentemente annunciato l’attivazione online dell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD). Questo indice, istituito dall’articolo 6-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), comprende gli indirizzi elettronici “eletti” che sono validi per tutte le comunicazioni elettroniche aventi valore legale. L’INAD coinvolge persone fisiche, professionisti e altri enti di diritto privato che non sono tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel Registro delle Imprese.
Per garantire un contesto chiaro, quest’oggi il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha indicato gli elenchi pubblici in cui è possibile trovare gli indirizzi di domicilio digitale per le comunicazioni elettroniche aventi valore legale. Questi elenchi sono i seguenti:
- INIPEC – Indice Nazionale della Posta Elettronica Certificata previsto dall’articolo 6-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
- INAD – Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel Registro delle Imprese, previsto dall’articolo 6-quater del CAD.
- ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, prevista dall’articolo 62 del CAD.
- Registro PP.AA. – Elenco delle Poste Elettroniche Certificate (PEC) delle Amministrazioni Pubbliche, formato dal Ministero della Giustizia e consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni esecuzioni e protesti e dagli avvocati, previsto dall’articolo 16, comma 12, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
- Registro Imprese – Registro dei Domicili Digitali delle imprese, previsto dall’articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
- ReGIndE – Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia, che contiene i dati identificativi e l’indirizzo PEC dei seguenti soggetti:
- appartenenti ad enti pubblici che svolgono ruoli specifici nell’ambito dei procedimenti (ad esempio avvocati e funzionari dell’INPS e dell’Avvocatura dello Stato, avvocati e funzionari delle PP.AA.);
- professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge (ad esempio Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o Consiglio Nazionale del Notariato);
- professionisti non iscritti in alcun albo professionale ma nominati dal giudice come consulenti tecnici d’ufficio o ausiliari del giudice o che appartengono a enti/ordini professionali che non hanno ancora inviato all’indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia l’albo previsto dall’articolo 7 del Regolamento del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 e successive modifiche.
- IPA – Indice dei Domicili Digitali della Pubblica Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, previsto dall’articolo 6-ter del CAD. Questo indice può essere utilizzato per l’invio di comunicazioni elettroniche aventi valore legale nel caso in cui manchi la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata delle amministrazioni pubbliche al Registro PP.AA. Se vengono indicati più domicili digitali per la stessa amministrazione, la notificazione viene effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario.
Il CNF sottolinea inoltre che per gli avvocati, nell’INAD, l’indirizzo PEC professionale presente nel Registro INIPEC sarà automaticamente inserito come domicilio digitale personale predefinito, ma è possibile eleggerne uno diverso come domicilio digitale delle persone fisiche.
Daniele Giordano
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