Il Garante Privacy in caso di dati trattati illecitamente può intervenire anche senza formale richiesta dell’interessato
L’art. 58, paragrafo 2, lettere d) e g), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) deve essere interpretato nel senso che l’autorità di controllo di uno Stato membro è legittimata, nell’esercizio del suo potere di adozione delle misure correttive previste da tali disposizioni, a ordinare al titolare del trattamento