Il Giudice di Pace di Agrigento ha chiarito con la sentenza n. 697 del 17 ottobre 2022 che la cessionaria del credito non possiede legittimazione e titolarità passiva nel giudizio relativo alle richieste “restitutorie” del debitore ceduto.
La cessione del credito comporta il trasferimento al cessionario dei diritti derivanti dal contratto, inclusi le garanzie reali e personali, ma non le azioni fondamentali relative al contratto originario, come quella di risoluzione per inadempimento, che restano in capo al cedente.
Il caso esaminato riguardava una controversia avviata da un mutuatario-consumatore che contestava la mancata riduzione del costo di un finanziamento con cessione del quinto, estinto anticipatamente. La richiesta comprendeva il rimborso di tutte le commissioni “non maturate” sulla base dell’interpretazione dell’art. 125-sexies TUB secondo la giurisprudenza “Lexitor”.
La Banca convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione e titolarità passiva, sostenendo di essere cessionaria solo del credito del finanziamento, non dell’intera posizione contrattuale.
Il Giudice ha accolto l’eccezione della Banca, respingendo la domanda del consumatore, poiché la cessionaria del credito non è titolare delle azioni restitutorie, che rimangono di competenza del cedente, nonostante la cessione del contratto.
La sentenza ha chiarito la distinzione tra la cessione del contratto e la cessione del credito, ribadendo i limiti della titolarità del cessionario nel contesto delle azioni restitutorie del debitore.
Sara Romano
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