Nell’ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell’atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso o l’accettazione da parte del debitore ceduto a norma dell’art.1264 c.c.
In ipotesi di cessione di un dato numero di crediti derivanti da una specifica tipologia di finanziamento, la verifica della inclusione o meno del credito non può prescindere dalla disamina dei richiamati allegati.
La produzione di un estratto omissato delle posizioni cedute, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., è tardiva in quanto la parte processuale può fornire solo la prova contraria dei fatti costitutivi della domanda.
Questo sono i principi espressi dal Tribunale Napoli Nord, Giudice Maria De Vivo, con la sentenza n. 1623 del 5 maggio 2022.
Accadeva che, nell’ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore contestava la legittimazione del cessionario dei crediti in blocco.
Il creditore opposto, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., depositava un estratto omissato delle posizioni cedute.
Tale documento veniva tempestivamente contestato dalla controparte nella prima difesa successiva.
Nella comparsa conclusionale, la parte opponente eccepiva la tardività del deposito, in quanto avvenuto solo con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 3, c.p.c.
Il giudice riteneva che tale deposito era da considerarsi inammissibil4e in quanto tardivamente depositato.
Il termine ex art. 183, comma 6 n. 3, c.p.c. è, infatti, deputato al deposito di una memoria contenente “le sole indicazioni di prova contraria”, tali dovendosi intendere non già le prove – ivi compresi i documenti – volte a dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio, ex art. 2697 c.c., bensì quelle volte a dare la prova contraria dei fatti costitutivi della domanda.
Per tale ragione il Tribunale accoglieva l’opposizione con revoca del decreto ingiuntivo e condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSIONE IN BLOCCO: SUSSISTE LEGITTIMAZIONE ATTIVA OVE VENGA PRODOTTO CONTRATTO CON ALLEGATO ELENCO
LA PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA EX ART. 58 TUB HA LA FUNZIONE DI ESONERARE DALLA NOTIFICA EX ART. 1264 C.C.
Ordinanza | Tribunale di Vasto, Pres. Izzi – Rel Pasquale | 08.11.2022 | n.4370
EX ART. 58 TUB NON SUSSISTE SUCCESSIONE NEGLI OBBLIGHI RISARCITORI DA INADEMPIMENTO DELLA CEDENTE BANCA
Sentenza | Corte d’Appello di Campobasso, Pres. d’Errico – Rel. Maresca | 14.11.2022 | n.272
CESSIONE IN BLOCCO: SUSSISTE LEGITTIMAZIONE ATTIVA OVE VENGA PRODOTTO CONTRATTO CON ALLEGATO ELENCO
LA PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA EX ART. 58 TUB HA LA FUNZIONE DI ESONERARE DALLA NOTIFICA EX ART. 1264 C.C.
Ordinanza | Tribunale di Vasto, Pres. Izzi – Rel Pasquale | 08.11.2022 | n.4370