sull’onere della prova nella cessione di crediti in blocco

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La domanda di ammissione di un credito con rango ipotecario nel passivo fallimentare comprende in sé anche quella di ammissione in semplice chirografo, da considerare come subordinata in ragione del riferimento al mero accertamento del credito per la causale che lo caratterizza; cosicché su tale domanda il Giudice, ove ritenga l’ipoteca revocabile, è tenuto a pronunciare, in base al principio di completezza di cui all’art 112, primo comma, c.p.c.
Nella cessione di crediti in blocco ex art. 58 del t.u.b., la ricomprensione del credito fra quelli ceduti è rilevabile d’ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza di ieri, 22 febbraio 2022, n. 5857

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