Per comprendere perché il cessionario non è legittimato passivamente per il risarcimento del danno derivante dal riscatto di una polizza vita, dobbiamo partire dalle basi della cessione del credito e delle sue implicazioni giuridiche.
La cessione del credito
La cessione del credito è un contratto regolato dall’articolo 1260 c.c., che si realizza mediante un accordo tra il creditore cedente e il cessionario. Questo contratto prevede che, ai sensi dell’articolo 1263, co. 1, c.c., insieme al credito vengano trasferiti anche i privilegi, le garanzie personali e reali, e altri accessori. Questi accessori includono le azioni poste a tutela del credito.
Gli accessori nella cessione del credito
La giurisprudenza, in particolare la Cassazione con la sentenza n. 3579 del 2013, ha chiarito quali siano concretamente gli “accessori” trasferiti per effetto della cessione del credito. La S.C. ha precisato che le azioni concesse al cessionario e rientranti nella nozione di accessori sono tutte quelle “dirette alla cognizione e alla soddisfazione del credito”.
Limiti delle azioni trasferite
Tuttavia, la stessa pronuncia ha specificato che nel novero delle azioni trasferite al cessionario non possono essere incluse le azioni risarcitorie derivanti dall’inefficacia dell’originario contratto, anche se ciò comporta l’inesigibilità del credito stesso. Questo perché con la cessione del credito non viene trasferita al cessionario la titolarità del credito, ma solo la sua esecuzione e la sua effettiva tutela.
Distinzione tra cessione del contratto e cessione del credito
È importante distinguere tra la posizione del cessionario nella cessione del contratto e nella cessione del credito. Nella cessione del contratto, il cessionario subentra in tutti i diritti e gli obblighi relativi alla posizione contrattuale. Nella cessione del credito, invece, il cessionario ha poteri circoscritti alla sola realizzazione e tutela del credito.
Responsabilità per comportamenti illegittimi
La cessione del credito non implica una successione del cessionario nel “credito risarcitorio”. La responsabilità per comportamenti illegittimi rimane in capo alla cedente. Pertanto, il cessionario non può essere ritenuto responsabile per il risarcimento del danno derivante da atti omissivi non imputabili a lui.
Prescrizione del diritto a riscuotere la liquidazione della polizza assicurativa
Infine, la prescrizione del diritto a riscuotere la liquidazione della polizza assicurativa non è imputabile al cessionario del credito se il termine per agire è decorso e spirato prima della cessione. Non è possibile ritenere il cessionario tenuto a risarcire il danno derivante da atti omissivi non imputabili a lui.
Conclusioni
In definitiva, il cessionario non è legittimato passivamente per il risarcimento del danno derivante dal riscatto di una polizza vita. La responsabilità per eventuali inadempimenti o comportamenti illegittimi rimane in capo alla banca cedente, e il cessionario può agire solo per la tutela del credito acquisito, senza subentrare negli obblighi risarcitori della cedente.
Anna Esposito
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