La Corte di Cassazione ha stabilito che l’interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all’autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende.
Il caso
Il conduttore di un immobile citò in giudizio il proprietario del fondo limitrofo, chiedendo il risarcimento dei danni materiali e morali patiti a causa di condotte emulative da parte del convenuto.
Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannò il proprietario del fondo limitrofo a pagare al conduttore la somma di euro 11.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e spese processuali nella misura di 2/3.
Il proprietario del fondo limitrofo propose dunque appello avverso la sentenza, ma la Corte d’Appello rigettò sia l’appello principale che quello incidentale del conduttore, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Il proprietario del fondo limitrofo adì dunque la Corte di Cassazione, lamentando, tra le altre cose, il mancato esame, da parte della Corte d’Appello, delle dichiarazioni favorevoli rese in sede di interrogatorio formale.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso, ritenendo che l’interrogatorio formale sia un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all’autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende.
La Corte ha accolto, invece, il terzo motivo del ricorso, rilevando che la Corte d’Appello, nel rigettare l’appello del proprietario del fondo limitrofo, non ha adeguatamente motivato la propria decisione, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado. In particolare, la Corte d’Appello non ha chiarito in che modo le condotte emulative del proprietario del fondo limitrofo avessero effettivamente leso i diritti del conduttore.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame.
Conclusioni
La sentenza della Corte di Cassazione chiarisce dunque quelli che sono i limiti dell’interrogatorio formale, che può si essere utilizzato come mezzo di prova, ma solo per fatti sfavorevoli alla parte che lo rende.
Per approfondire:
- Cass., ord. 24 ottobre 2023, n.29472
Michele De Luca
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