Sia l’esistenza dell’obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l’applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura dell’art. 2220 c.c. e 119 T.U.B. come fornita dalla giurisprudenza di legittimità, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l’obbligo ed escluda al tempo stesso l’applicazione del termine; d’altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l’obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35039 del 29/11/2022 di seguito riportata.
Anna Esposito
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