La Corte di Cassazione, in sede di accoglimento del ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello che abbia rigettato il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento, «può direttamente revocare tale dichiarazione e così provvedere a norma dell’art. 147 TU Spese di giustizia, come novellato dall’art. 366 CCII (per come già vigente anche per i giudizi introdotti ex art. 18 l. fall.), sull’imputabilità dell’apertura della procedura ai fini dell’addebito delle relative spese, sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendo invece, per tale ipotesi, disporre la cassazione con rinvio al giudice di merito».