Il differimento ex art. 164, Co. 5, c.p.c. non rimette in termini il convenuto se la preclusione è già intervenuta

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La Cassazione ha analizzato il caso in cui la ricorrente impugnava l’ordinanza con cui la Corte competente aveva disatteso l’eccezione di estinzione proposta durante il giudizio di opposizione.

Ottenuto il decreto ingiuntivo, è stata proposta opposizione e, alla data fissata per la comparizione, l’opposta non si è presentata. L’udienza è stata rinviata per consentire la comparizione delle parti.

Il giorno della nuova udienza, l’opposta si è costituita con un avvocato diverso da quello cui era stata notificata l’opposizione, sostenendo l’estinzione del giudizio in quanto la cancellazione dall’albo del precedente legale era stata comunicata alla controparte. La Corte d’Appello ha respinto l’eccezione di estinzione, sostenendo che la cancellazione dall’albo del difensore si era verificata prima della sua costituzione nel giudizio di opposizione, quindi non rilevante.

La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello. Ha chiarito che la comunicazione dell’evento interruttivo non è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione del processo se l’opponente non ne ha avuto conoscenza legale prima della scadenza del termine per la costituzione in giudizio.

In questo caso, la cancellazione dall’albo del legale della parte opposta è avvenuta dopo la data fissata per l’udienza, rinviata d’ufficio. Il termine per la costituzione del convenuto è stato spostato secondo il regime previsto dall’art. 168-bis, Co. 5, c.p.c., non dal  comma 4.

Confermando la decisione della Corte d’Appello, la Cassazione ha rigettato il ricorso.

Per approfondire:

- Cass. civ., sent. 03/02/2020, n. 2394