Ai sensi dell’eccezionale norma contenuta nell’art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 385 del 1993, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l’espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale (sul punto, come obiter dictum, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11191 del 6/4/2022: «Non occorreva notificare il titolo esecutivo anche al terzo datore d’ipoteca, trovando piana applicazione l’art. 41, comma 1, T.U.B.»)”.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27848 del 22/09/2022 che si riporta di seguito.
Anna Esposito
Ultimi post di Anna Esposito (vedi tutti)
- La risoluzione del concordato preventivo per inadempimento e il ruolo della contestazione del Credito - 24 Febbraio 2025
- Sicurezza informatica e settore finanziario: l’Analisi ENISA sulle minacce emergenti - 24 Febbraio 2025
- Gestione del rischio ICT: EBA modifica le proprie linee guida - 11 Febbraio 2025
- La qualificazione giuridica e la tutela del materiale preparatorio di un software - 23 Gennaio 2025
- Sulla legittimità del sequestro probatorio di criptovaluta - 16 Gennaio 2025