In materia di mutuo fondiario la Delib. CICR 22 aprile 1995, art. 1, ha previsto che la percentuale di finanziabilità può essere aumentata dall’80% al 100% del valore dell’immobile qualora vengano prestate garanzie integrative rappresentante da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, fondi di garanzia e altre garanzie idonee secondo i criteri previsti dalla Banca d’Italia.
La Corte ha chiarito che a tale categoria non appartengono le garanzie prestate da società semplici o da persone fisiche, atteso che il livello di affidabilità patrimoniale offerto da loro offerto non è equiparabile a quello dello Stato e degli istituti bancari e assicurativi menzionati.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10788 del 4 aprile 2022 che qui di seguito si riporta:
Anna Esposito
Ultimi post di Anna Esposito (vedi tutti)
- La Suprema Corte su legittimazione attiva e cessione di crediti - Novembre 8, 2024
- Sul contratto di sale and lease back - Novembre 7, 2024
- La tutela della riservatezza bancaria: analisi del provvedimento n. 659/2024 del Garante Privacy - Novembre 6, 2024
- La responsabilità amministrativa delle società cancellate dal registro delle imprese: riflessioni su una recente sentenza della Cassazione - Ottobre 1, 2024
- I limiti alla divulgazione dei dati personali dei soci di fondi di investimento - Settembre 13, 2024