La serie di messaggi PEC che scandisce il deposito telematico di atti, così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti, sono considerate come “istruzioni” che l’amministrazione della giustizia dà alle parti e pertanto sono fonti di affidamento qualificato, meritevole di essere considerato nell’ambito del giudizio ex art. 294, comma 2 c.p.c. sul presupposto della rimessione in termini, laddove – a cagione dei loro difetti – s’inseriscano con ruolo determinante nella catena causale sfociata nella decadenza, fermo rimanendo che l’apprezzamento circa la non imputabilità alla parte nel caso concreto è affidato al giudice del merito.