In caso di disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia, la proposizione dell’istanza di verificazione non impedisce di far valere, dopo l’acquisizione in giudizio dell’originale del documento, il mancato rispetto dell’onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all’originale, non potendosi configurare una rinuncia tacita ad eccepire una decadenza prima che questa si sia verificata.
Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale l’opponente aveva disconosciuto la copia del documento, aveva ritenuto fondata, indipendentemente dalla precedente istanza di verificazione, l’eccezione di decadenza sollevata dall’opposto con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, cioè, dopo la produzione, con la comparsa di costituzione, dell’originale della scrittura privata già disconosciuta in copia e la mancata reiterazione del disconoscimento entro la prima udienza di trattazione, momento in cui si era verificata la predetta decadenza
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Moscarini, con l’ordinanza n. 7340 del 7 marzo 2022.
Nella vicenda in esame il fideiussore di una società che aveva stipulato in favore dell’Asl un contratto di appalto di servizi di stoccaggio e consegna, veniva intimato dall’assicurazione – titolare della polizza fideiussoria a garanzia del contratto – di pagare la somma versata dalla compagnia in conseguenza della risoluzione, per grave inadempimento dell’appaltatore.
Il garante proponeva opposizione allegando di aver ignorato l’esistenza del credito, la polizza fideiussoria e l’atto di coobbligazione, prodotto dalla compagnia in forma telematica, recante una sua firma che l’interessata disconosceva.
L’assicurazione si costituiva nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo confermando di volersi avvalere della scrittura privata pertanto proponeva istanza di verificazione e, contestualmente, depositava in giudizio l’originale della scrittura.
Alla prima udienza l’intimata/opponente non disconosceva l’originale prodotto ma si limitava a contestare quanto dedotto dall’assicurazione nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Il giudice, ritenuto che la causa non fosse di pronta soluzione, assegnava i termini ex art. 183 c.p.c., comma 6 che venivano fatti decorrere senza l’espresso disconoscimento dell’originale da parte del fideiussore.
In tale circostanza il Tribunale, rilevato che l’opponente non aveva disconosciuto l’originale della scrittura privata né alla prima udienza né entro il termine di cui all’art. 183 c.p.c., riteneva che il documento fosse stato tacitamente riconosciuto ai sensi dell’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2 e rigettava l’opposizione.
Avverso tale decisione proponeva la garante proponeva appello che parimenti veniva rigettato confermando la decisione assunta dal giudice di prime cure.
Anche contro tale pronuncia veniva proposta impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione che, ancora una volta, confermava la sentenza d’appello e condannava la ricorrente alle spese.