Qualora l’amministrazione fallimentare rimanga inerte, il fallito conserva in via eccezionale la legittimazione ad agire a tutela dei suoi diritti patrimoniali, a patto che l’inerzia del curatore sia determinata da un totale disinteresse e non anche quando consegua a una negativa valutazione circa la convenienza della controversia. La legittimazione suppletiva del fallito opera allorquando vengano in questione diritti patrimoniali del soggetto di cui si disinteressino gli organi fallimentari e non quando si faccia questione dell’impugnativa di atti della procedura rispetto ai quali è dato lo speciale rimedio del reclamo fallimentare.