Nel processo di separazione personale è ammissibile la domanda del coniuge volta ad ottenere l’assegno per il proprio mantenimento, formulata per la prima volta nella memoria integrativa, in ragione della natura del giudizio, ove la fase presidenziale, finalizzata alla conciliazione, è seguita, nell’infruttuosità della prima, da quella contenziosa davanti al giudice istruttore, da introdursi secondo un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della vocatio in ius.