In materia di edilizia residenziale pubblica, il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili permane fino a quando lo stesso non venga eliminato per il tramite della procedura di affrancazione. Tale vincolo sussiste sia per le convenzioni di cui all’art. 35 della legge 865 del 1971 (convenzioni PEEP) sia per le convenzioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge 10 del 1997 (convenzioni Bucalossi).