Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, «l’indennizzo di cui alla l. n. 210/1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno quando sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum».